DÜRR DENTAL SE

DÜRR DENTAL ITALIA SRL CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

DÜRR DENTAL ITALIA SRL CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Stato gennaio 2018

  1. A tutte le vendite di beni e prestazioni di servizi di Dürr Dental Italia Srl (di seguito indicata per brevità come “DDI”) si applicano esclusivamente le seguenti condizioni generali di vendita. Ove queste ultime non regolino determinate fattispecie, troveranno applicazione le vigenti disposizioni di legge. Nessuna modifica potrà essere apportata alle presenti condizioni generali se non in forma scritta e sottoscritta dalle parti interessate. Le condizioni generali di acquisto del cliente non conformi alle presenti condizioni di vendita o alle norme di legge sono espressamente respinte.
  2. DDI sarà vincolata ad un’offerta esclusivamente dopo la sua accettazione scritta.
  3. Qualora le parti convengano di applicare gli INCOTERMS, si applicheranno le definizioni fissate dalla Camera di Commercio Internazionale di Parigi in vigore al momento della stipula del contratto.
  1. Le caratteristiche tecniche e i disegni riportati nella documentazione, cataloghi, manuali d’uso, pagine web e depliant di DDI, possono subire modifiche senza preavviso a seguito di aggiornamenti tecnici.
  2. Eventuali modifiche non hanno valore contrattuale e DDI non si assume alcuna responsabilità per eventuali incongruenze nei dati; sarà onere del Cliente verificare l’esattezza degli stessi.
  3. DDI si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche ai beni oggetto della compravendita, anche dopo la conclusione del contratto, purché tali modifiche siano compatibili con le esigenze del Cliente.
  1. Salvo diverso accordo scritto, i beni si intendono messi a disposizione del Cliente c/o il magazzino della DDI di Concorezzo.
  2. La spedizione ed il trasporto sono sempre a carico del Cliente e a suo rischio e pericolo, anche nel caso in cui il trasporto venisse pattuito a carico di DDI.
  3. Il termine di consegna inizia a decorrere solo dopo che DDI avrà ricevuto tempestivamente tutti i documenti, i materiali e le informazioni che il cliente deve fornire e che sono necessari per l’esecuzione del contratto.
  4. I tempi di consegna sono indicativi, non tassativi, né tantomeno essenziali ai sensi dell’articolo 1457 c.c. (Codice Civile).
  5. Qualora DDI non sia in grado di eseguire i suoi obblighi di consegna a causa di ritardi negli approvvigionamenti, o di cause al di fuori dal proprio controllo (forza maggiore), inconvenienti tecnici nella produzione o distribuzione, sciopero totale o parziale, mancanza o insufficienza di energia, incendio negli stabilimenti di DDI o in quelli dei propri fornitori, insufficienza, inesattezza o ritardi da parte del Cliente nel trasmettere informazioni per l’adempimento del contratto a causa di eventuali altri eventi non imputabili a DDI o ai suoi fornitori, tali situazioni non avranno l’effetto di risolvere il contratto, ma solo quello di sospendere gli obblighi di consegna per tutta la durata di tale impossibilità e nei limiti dei loro effetti. Ciò vale anche quando, nel momento in cui si verifichino le situazioni di impossibilità sopra riportate, DDI sia già in ritardo. E’ esclusa ogni richiesta di risarcimento di danni nei confronti di DDI in relazione alle situazioni di impossibilità sopra riportate.
  6. DDI si riserva il diritto di effettuare forniture parziali dei beni, nel qual caso si considererà che il Contratto sia sostituito da altrettanti contratti separati per ciascuna fornitura parziale. La mancata consegna di un lotto non autorizzerà il Cliente a considerare che il Contratto sia estinto.
  1. Il risarcimento del danno causato dal ritardo o dall’inadempimento è escluso, qualora il ritardo o l’inadempimento siano da imputarsi solo a colpa lieve di DDI, dei suoi legali rappresentanti, agenti, dipendenti o altri ausiliari, ed il cliente sia un commerciante/ imprenditore.
  2. Il risarcimento del danno causato dal ritardo o dall’inadempimento è escluso, qualora il ritardo o l’inadempimento sia stato causato dalla fornitura di un prodotto difettoso e DDI abbia provveduto entro un termine adeguato al successivo adempimento mediante la riparazione dei beni o consegna di un prodotto privo di vizi.
  3. Qualora DDI sia tenuta al risarcimento di danni nei confronti del cliente a causa di ritardi imputabili alla stessa, l’ammontare del risarcimento sarà limitato all’1% per ogni settimana completa di ritardo (o frazioni per singoli giorni di ritardo) e in ogni caso ad un massimo del 10% del valore contrattuale. E’ fatta salva la responsabilità ai sensi dell’art. 9 delle condizioni generali di vendita.
  1. Il Cliente dovrà ispezionare ogni fornitura con riferimento ad eventuali vizi o danneggiamenti ed in ordine alla sua completezza, all’atto della ricezione o della presa in consegna. Le contestazioni devono essere comunicate per iscritto a DDI entro 8 (otto) giorni dal ricevimento dei beni o dalla scoperta dei difetti.
  1. In caso di fornitura di beni o di singoli componenti difettosi DDI dovrà a sua insindacabile scelta eliminare il vizio ovvero consegnare un bene privo di vizi. Qualora il successivo adempimento da parte di DDI non abbia successo o non avvenga entro un termine ragionevole stabilito di comune accordo con il cliente, il cliente potrà chiedere la riduzione del prezzo oppure risolvere il contratto. Il cliente non ha il diritto di procedere da sé all’eliminazione di un vizio e di richiedere il rimborso delle spese sostenute per eliminare il vizio. E’ esclusa la risoluzione del contratto ove i vizi siano di natura irrilevante.
  2. I diritti di garanzia nei confronti di DDI si prescrivono in due anni dalla consegna.
  3. I beni forniti da DDI si intendono privi di difetti di qualità se sono nelle condizioni che DDI ha concordato con il cliente per iscritto in una specifica oppure nelle istruzioni di spedizione. In mancanza di un tale accordo scritto con il cliente i beni forniti si intendono privi di difetti di qualità se sono nelle condizioni definitivamente descritte nelle tabelle di dati tecnici, nelle specifiche o nei disegni di DDI, o se sono in condizione che differiscono in modo solo insignificante dalle condizioni concordate o descritte.
  4. La garanzia non copre i vizi, difetti o malfunzionamenti causati da inosservanza delle indicazioni di montaggio e di manutenzione prescritte dalla casa produttrice, dalla normale usura, da inosservanza delle istruzioni d’uso, da utilizzo improprio o negligenza nell’uso, modifiche ecc. non idonee effettuate dal cliente o da soggetti terzi non autorizzati da DDI, da effetti elettrici o chimici straordinari o incompatibili con le istruzioni di montaggio e di utilizzo prescritte dal produttore o da ogni altra causa imputabile a DDI.
  5. Per avvalersi della garanzia il Cliente deve essere in regola con gli obblighi relativi al bene di cui lamenta vizi, difetti o malfunzionamento. Dovrà segnalare per iscritto ogni vizio, difetto o malfunzionamento. In caso di resa del bene per la riparazione il Cliente dovrà assicurarsi di inviare il bene stesso nell’imballo originale, in caso contrario non saranno risarciti eventuali danni dovuti al trasporto. Le eventuali spese di trasporto sono a carico di DDI, fatta eccezione per il caso in cui il bene sia stato spostato in un luogo diverso da quello di prima destinazione, e a condizione che il reclamo sia fondato.
  1. I prezzi sono quelli indicati sul listino di DDI in vigore alla data dell’ordine.
  2. Variazione di imposte, tasse, tariffe doganali o spese di trasporto che si verifichino successivamente alla stipula del contratto, comporteranno un corrispondente adeguamento dei costi.
  3. I prezzi si intendono al netto di I.V.A. e non comprendono gli imballaggi speciali (unicamente l’imballaggio di serie) né il trasporto.
  1. Valgono le condizioni di pagamento indicate nella conferma d’ordine. In mancanza delle stesse, le fatture dovranno essere pagate entro 30 giorni dalla loro data d’emissione.
  2. In caso di mancato o ritardato pagamento, anche solo parziale, DDI si riserva di applicare gli interessi di ritardo ex D.Lgs.231/2002.
  3. Le spese per l’esecuzione dei pagamenti stessi (emissione di ricevute bancarie ed il pagamento delle stesse, bonifici bancari) sono a carico del cliente.
  1. E’ esclusa qualsiasi richiesta del cliente di risarcimento dei danni diretti o indiretti, indipendentemente dal suo fondamento legale, comprese le richieste di danni derivanti da violazione di obblighi pre-contrattuali e di danni da atti illeciti nonché il lucro cessante. Le disposizioni sulla responsabilità che precedono non incidono sulla responsabilità legale di DDI per la mancanza di qualità o condizioni del prodotto che siano state garantite, né sulla responsabilità di DDI in forza degli artt. 114 e segg. del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, in tema di responsabilità per danno da prodotti difettosi.


DDI rimane proprietaria di tutti i prodotti consegnati sino a quando il cliente non avrà interamente pagato il prezzo e tutte le altre somme dovute a qualsiasi titolo a DDI.

  1. Fino al saldo integrale dei sopra descritti crediti (10.1), il cliente dovrà assicurare i beni in oggetto contro lo smarrimento ed i danni da rottura, incendio, acqua nonché ulteriori danni. Il Cliente cede sin d’ora a DDI tutti i diritti derivanti dai contratti di assicurazione nei confronti dell’assicuratore. Con la presente DDI accetta la cessione. Il Cliente non ha diritto né alla costituzione in pegno né alla cessione fiduciaria dei beni.
  2. Il Cliente potrà utilizzare i prodotti forniti nell’ambito del normale ed appropriato svolgimento dell’attività commerciale. Qualora il Cliente a sua volta rivenda i prodotti forniti cederà sin d’ora a DDI i propri crediti in misura del valore della fattura emessa da DDI (I.V.A. inclusa) Con la presente DDI accetta la cessione.
  3. Il Cliente potrà incassare i crediti precedentemente ceduti ai sensi del punto 10.3. nell’ambito del suo normale ed appropriato svolgimento dell’attività commerciale.
  4. L’autorizzazione ad incassare i crediti ceduti si estinguerà non appena il Cliente sarà sovra indebitato, avrà interrotto i pagamenti o subirà un peggioramento sostanziale della propria situazione economica; qualora il Cliente sia in ritardo con i pagamenti potrà essere proposta istanza di fallimento. All’estinzione della predetta autorizzazione, DDI avrà diritto di realizzare direttamente i propri crediti ceduti, pretendendo che il Cliente comunichi la cessione. Oltre a ciò DDI potrà pretendere dal Cliente tutte le indicazioni nonché i documenti necessari per fare valere detti crediti.
  5. Sino a quando i prodotti forniti rimarranno di proprietà di DDI (10.1), ogni lavorazione, trasformazione o aggiunta agli stessi – anche quando comportino la produzione di un prodotto mobile nuovo – sarà considerata come parzialmente di DDI, senza che da ciò derivi tuttavia obbligazione alcuna in capo a DDI. DDI acquisirà quindi per effetto di accessione una quota di comproprietà, anche del prodotto nuovo. L’ammontare di tale quota di comproprietà sarà determinato dal rapporto tra il valore che avevano le merci sottoposte a riserva di proprietà, aggiunte o immesse nel prodotto nuovo, ed il valore del prodotto risultante dalla lavorazione, trasformazione o aggiunta al momento in cui tali operazioni vengono eseguite. Nessun diritto spetta a DDI in relazione alla creazione di un valore conseguente all’esecuzione di tali operazioni, valore che è attribuito al cliente. Il diritto di aspettativa del cliente all’acquisto della proprietà dei beni sottoposti a riserva di proprietà si estende alla quota di comproprietà di DDI. Il Cliente è autorizzato a disporre di tale quota di comproprietà secondo le disposizioni che precedono.
  1. Il cliente può compensare il proprio debito solo con debiti non contestati o accertati da sentenza passata in giudicato.
  1. Il Cliente, sia esso distributore o rivenditore dei prodotti di DDI, è obbligato a custodirli, presentarli e commercializzarli in modo corretto, rispettando il marchio DDI, nonché curarne la consegna, l’istallazione ed il montaggio a “regola d’arte”.
  1. Le parti cercheranno innanzitutto di risolvere tutte le loro controversie legali e tecniche mediante trattative. Qualora non possa essere raggiunto un compromesso, il Foro di Monza sarà esclusivamente competente per qualsiasi azione legale che possa sorgere tra le parti.
  2. Tuttavia DDI avrà il diritto di agire per la tutela dei suoi diritti anche dinanzi a qualsiasi altro giudice che secondo il diritto Italiano, o dello Stato nel quale il cliente ha la propria sede legale, sia competente a decidere della controversia.
  1. Luogo di adempimento è la sede legale di DDI.
  2. Qualora una qualsiasi clausola, paragrafo, sotto-paragrafo o periodo delle presenti condizioni generali di fornitura sia o diventi invalida o inefficace, ciò non comporterà l’invalidità o l’inefficacia di ogni altra parte delle condizioni generali di fornitura, le quali rimarranno pienamente in vigore.
  3. A queste condizioni generali di fornitura e ad ogni accordo tra le parti si applica la legge italiana, e gli stessi dovranno essere interpretati conformemente a tale legge. Un eventuale rinvio ad altra legislazione è escluso. Il cliente dichiara di avere esaminato, e di approvare specificamente, conformemente al disposto dell’Art. 1341, c. 2, del Codice Civile, le seguenti clausole:3.5 (sospensione dell’esecuzione delle vendite)
  4. 4.1 (limitazione di responsabilità)
  5. 4.2 (limitazione di responsabilità)
  6. 5.1 (decadenza)
  7. 9 (limitazione di responsabilità)
  8. 10.2 (limitazione di libertà in rapporti con terzi)
  9. 10.4 (limitazione di libertà in rapporti con terzi)
  10. 11 (limitazione alla facoltà di opporre eccezioni)
  11. 13.1 (deroga alla competenza dell’autorità giudiziaria)